La Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia è stata costituita il 07/11/1971, in occasione del 2° Convegno degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, tenutosi a Messina il 06-07/11/1971. Successivamente il 20/01/1972 si è provveduto alla ratifica mediante l’atto rogato dal notaio Matteo Pennisi di Palermo (repertorio 26732 e raccolta 3745); lo stesso fu registrato in data 09/02/1973 al n° 1939. Lo statuto era stato approvato, il giorno della costituzione, all’unanimità dai nove Ordini siciliani.
All’atto costitutivo erano presenti i Presidenti: Domenico Barbaro (PA), Aldo D’Amore (ME), Emerico Guggino (AG), Carmelo Puglisi (RG), Paolo Andolina (EN), Michele Di Maio (CL), Cesare Macaluso (TP) e Salvatore Galizia (CT) che intervenne anche come procuratore speciale di Franco Monteforte, Presidente dell’Ordine di Siracusa.
Dalla costituzione hanno presieduto il Consiglio della Consulta gli Ingegneri: Salvatore Galizia (CT), Domenico Barbaro (PA), Aldo D’Amore (ME), Vincenzo Gagliardi (EN), Emerico Guggino (AG), Franco Bennardo (CL), Agostino Pennisi (CT), Luigi Giacobbe (ME), Gaetano Fede (CT), Giuseppe Margiotta (EN), Elvira Restivo (PA).
Lo statuto è stato modificato il 01/06/1974 una prima volta e, successivamente, il 02/03/1979, il 02/02/2002, ed ultimamente il 15/11/2005. Si riporta di seguito il testo dello statuto in atto vigente (15/11/2005).
STATUTO
ARTICOLO 1
I Consigli degli Ordini degli Ingegneri delle Province Siciliane promuovono la costituzione della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia.
ARTICOLO 2
La Consulta Regionale ha funzione di proposizione di iniziative di interesse generale per la categoria, di coordinamento e di sintesi delle attività dei Consigli degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia. Resta salva l’autonomia dei singoli Ordini Provinciali nel rispetto della vigente legislazione.
ARTICOLO 3
La Consulta Regionale svolge le proprie funzioni tramite i suoi organi.
Sono organi della Consulta:
1) l’Assemblea;
2) il Consiglio;
3) il Direttivo composto da:
A) il Presidente
B) i due Vicepresidenti
C) il Segretario
D) il Tesoriere.
ARTICOLO 4
L’Assemblea è costituita da tutti i membri in carica dei Consiglio degli Ordini Provinciali ed esercita le seguenti funzioni:
a) fornisce le indicazioni programmatiche per l’attività del Consiglio;
b) approva ogni eventuale modifica allo statuto della Consulta;
c) disciplina la propria attività e quella del Consiglio nonché quanto occorra al funzionamento amministrativo e contabile della Consulta stessa;
d) approva entro il primo semestre di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e quello preventivo dell’anno in corso.
ARTICOLO 5
L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria a seguito di delibera del Consiglio o qualora ne faccia richiesta un numero di componenti dell’Assemblea non inferiore ad un quinto.
Saranno invitati a partecipare all’Assemblea, senza diritto a voto, i Consiglieri nazionali iscritti agli Ordini della Sicilia.
ARTICOLO 6
Le sedute dell’Assemblea sono valide quando siano presenti almeno un terzo dei suoi membri e sia rappresentata la maggioranza degli Ordini Provinciali aderenti.
I voti dell’Assemblea sono adottati a maggioranza semplice dei presenti, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
In caso di modifiche statutarie le sedute dell’Assemblea sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei componenti e degli Ordini Provinciali che ne fanno parte.
In questo caso le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed almeno con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
ARTICOLO 7
Il Consiglio è composto dai Presidente degli Ordini Provinciali e da un Consigliere per ogni Ordine, all’uopo designato dal proprio Consiglio. In caso di impossibilità a partecipare alle riunioni della Consulta i Presidenti degli Ordini possono direttamente delegare un altro componente del Consiglio dello stesso Ordine. Anche per i Consiglieri delegati dei vari Ordini, in caso di impossibilità a partecipare, è consentita la sostituzione con un altro Consigliere dello stesso Ordine all’uopo delegato dal Consiglio di appartenenza.
Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) predispone il programma annuale della propria attività da sottoporre per l’approvazione dell’Assemblea;
b) dispone l’attuazione dei voti dell’Assemblea;
c) promuove ogni attività volta alla sintesi ed al coordinamento, su base regionale, delle attività degli Ordini Provinciali;
d) promuove, nell’ambito della Regione, le necessarie iniziative per la tutela ed il progresso della Categoria, sviluppando ogni rapporto con gli organi regionali, anche attraverso la designazione dei propri rappresentanti in Commissioni o Comitati;
e) promuove ogni iniziativa di consulenza amministrativa e giuridica, nonché di informazione, ai fini di un’armonica organizzazione delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini Provinciali;
f) istituisce Commissioni Consuntive, presiedute di norma da un membro del Consiglio per l’esame, lo studio e la trattazione dei problemi professionali;
g) promuove e coordina ogni iniziativa mirata all’aggiornamento professionale ed all’istruzione permanente;
h) promuove e cura i rapporti con il C.N.I. e con analoghi organismi di altre regioni al fine di assicurare una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della Categoria;
i) promuove e cura i rapporti con le altre Categorie professionali per le problematiche di comune interesse;
j) approva le spese non considerate nel bilancio che si siano rese eventualmente necessarie nel corso dell’anno finanziario;
k) propone il contributo annuale a carico dei singoli Ordini in proporzione al numero degli iscritti. Alle riunioni del Consiglio della Consulta partecipano, senza diritto al voto, i Consiglieri nazionali iscritti agli Ordini della Sicilia.
ARTICOLO 8
Il Consiglio procede all’elezione nel suo seno del Presidente, dei due Vicepresidenti, del Segretario e del Tesoriere, i quali durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili nella carica limitatamente ad un altro quadriennio.
Stante la possibile non contemporaneità delle date di rinnovo del Consiglio degli Ordini Provinciali per garantire la funzionalità del direttivo della Consulta il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere restano in carica fino alla scadenza del mandato, ancorché perdano i requisiti per far parte del Consiglio della Consulta ed in quest’ultimo caso gli stessi non avranno diritto di voto per le deliberazioni consiliari in ossequio al principio della pari valenza degli Ordini.
ARTICOLO 9
Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri e rappresentata la maggioranza degli Ordini aderenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente con diritto a voto, del Vicepresidente più anziano con diritto al voto, o del Consigliere anziano per iscrizione all’Albo ove ricorrano le condizioni dell’ultimo comma dell’articolo 8.
ARTICOLO 10
Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne promuove le attività, ne presiede i lavori e lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque una volta ogni quadrimestre.
Egli deve, inoltre, convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta mediante istanza scritta contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Egli convoca e presiede l’Assemblea e, unitamente al Segretario, cura l’esecuzione dei voti di questa nonché delle delibere del Consiglio.
ARTICOLO 10 bis
I due Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza dello stesso, lo coadiuvano nell’espletamento delle sue funzioni ed, a seguito di specifica delega, lo sostituiscono nelle funzioni di rappresentanza.
ARTICOLO 11
Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Consulta regionale e provvede alla stesura ed alla conservazione dei verbali relativi ai lavori del Consiglio e dell’Assemblea.
Unitamente al Presidente cura l’esecuzione dei voti dell’Assemblea e delle delibere del Consiglio.
Qualora sia assente o impedito il Segretario, ne fa le veci il Consigliere più giovane per iscrizione all’Albo e, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più giovane d’età.
ARTICOLO 12
Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei registri contabili e della cassa; cura la riscossione ed esegue i pagamenti, compila i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 13
La sede della Consulta Regionale viene fissata presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, dove viene istituito l’Ufficio di Segreteria.
ARTICOLO 14
Le riunioni del Consiglio e le Assemblee, saranno tenute con criterio di rotazione presso tutti gli Ordini Provinciali.
La sede della successiva riunione sarà stabilita di volta in volta nella seduta precedente.